SANREMO – ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il sindaco Alberto Biancheri ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

Da oggi e fino al 14 novembre sarà consentita l’accensione anche nella “zona C” fino a un massimo di 5 ore al giorno.

Dal 15 novembre entrerà invece a regime il consueto orario di accensione regolato dalla vigente normativa.

Ordinanza Sindacale N° 129
OGGETTO: accensione degli impianti di riscaldamento.
IL SINDACO
Premesso che
Il periodo di esercizio e gli orari di attivazione degli impianti termici degli edifici, trovavano la loro
disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm.ii., sino alla promulgazione del D.P.R.n.74 del
16 aprile 2013 che all’art.4 attesta che il territorio nazionale viene suddiviso in sei zone climatiche, così
come indicate nella tabella A, allegata al D.P.R.412/93, zone alle quali appartiene ogni singolo comune
italiano, ai sensi dell’art.2 del citato DPR.412/93.
Il Comune di Sanremo, ai sensi delle disposizioni impartite dall’art. 4 – comma 4° della Legge 9
gennaio 1991 n. 10 e dell’art.2 del suo decreto attuativo, il D.P.R.412/93 e s.m.i., ricadeva totalmente in
zona climatica “C”, la quale prevedeva n°.10 ore giornaliere d’accensione degli impianti di
riscaldamento per il periodo dal 15 Novembre al 31 Marzo.
Con la Determinazione Dirigenziale n°. 1493 del 12/09/2002, in considerazione della particolare
configurazione morfologica del territorio comunale di Sanremo, dove sono presenti diverse frazioni
edificate poste ad una quota superiore a quella della “casa comunale”, si è disposto di approvare la
nuova zonizzazione climatica del territorio comunale, secondo gli elaborati tecnici presentati dall’Ing.
Giovanni FERRARI, in ossequio a quanto previsto dalla Legge n°.10/1991 e dal suo regolamento di
attuazione D.P.R. n°. 412/93 e s.m.i., così come di seguito riportato:

  • zona “C” con ore 10 giornaliere di riscaldamento dal 15 Novembre al 31 Marzo;
  • zona “D” con ore 12 giornaliere di riscaldamento dal 1 Novembre al 15 Aprile;
  • zona “E” con ore 14 giornaliere di riscaldamento dal 15 Ottobre al 15 Aprile.
    Il sopra citato Provvedimento è divenuto operativo decorsi positivamente i termini di legge, previsti in
    giorni 90 dall’avvenuta notifica dello stesso, il 25/09/2002 all’Autorità interessata; esso è stato
    comunicato per conoscenza anche alla “Regione Liguria” ed alla “Provincia di Imperia”.
    Al di fuori dei periodi sopra indicati, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza
    di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non
    superiore alla metà di quella prevista a pieno regime;
    E’ inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione
    dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23. Impianti spenti quindi dalle ore 23 alle 05 ad esclusione
    della zona F.
    Il sindaco del Comune può ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione
    degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei
    centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata informazione alla popolazione in base all’art.
    5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 che assegna alle Amministrazioni comunali la facoltà di ampliare,
    in deroga a quanto previsto dall’art. 4, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di
    attivazione degli impianti termici “a fronte di comprovate esigenze”.
  • 2 –
    Considerata
    L’attuale situazione climatica con temperature sotto la media degli anni precedenti, e pertanto l’urgenza
    e la necessità di autorizzare la proroga dell’accensione degli impianti termici rispetto ai periodi
    previsti dalla vigente normativa in ragione delle attuali condizioni climatiche
    Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori
    Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica
    e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.,
    ORDINA
     È consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal 20/10/2020 sino al
    14/11/2020, per un massimo di 5 ore nelle Zona C del territorio comunale;
     È consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal 20/10/2020 sino al
    31/10/2020, per un massimo di 6 ore nelle Zona D
    così come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1493 del 12/09/2002,
    sopra richiamata in ottemperanza al D.P.R. n°.412/93 e s.m.i..
    DISPONE
    Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle
    rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri
    Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di
    applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall’art. 13 della L. 689/1981;
    che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell’Amministrazione, per
    quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale
    adeguamento della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione;
    che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori:
     al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     al Comando C.C. per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     alla Polizia di Stato per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
     alla Ditta SIRAM gestore degli impianti pubblici comunali;
    INFORMA
    ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di Sanremo;
    oggetto del provvedimento è “proroga accensione degli impianti di riscaldamento”;
    il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e presso
    il sito informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale pubblicazione, atteso il
    numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto,
    è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 c.3 della L.241/90, ferma
    restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto
    o estratto;
  • 3 –
    Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di 60gg.,
    dall’avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2
    luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e
    preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.
    dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
    Sanremo, 20/10/2020
    IL SINDACO
    ALBERTO BIANCHERI
    Documento firmato digitalmente