SANREMO – OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE NEI LUOGHI ALL’APERTO

Ordinanza Sindacale N° 101

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie all’aperto su alcune zone cittadine.

4.12.2021 – 6.1.2022.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

– 2 –

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Visto in particolare il comma 2-sexies dell’art. 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 che dispone: « Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.»

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», convertito in

legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale e, inoltre, sono state emanate una serie di ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Visto il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno ’21 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”, le cui misure sono state reiterate con successiva ordinanza del 28.10.2021.

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Rilevato che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che in occasione delle prossime festività dell’Immacolata e natalizie, fino al 06 gennaio 2022 compreso, si verificherà in alcune zone del centro di Sanremo un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare in alcune vie e spazi aperti interessati da eventi, mercati, attività commerciali e pubblici esercizi e che pertanto è prevedibile che non possa essere sempre garantito un adeguato distanziamento interpersonale.

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Sanremo occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività dell’Immacolata e natalizie come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità risulta necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali.

Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

– 3 –

ORDINA

Dalle ore 00.00 di sabato 4 dicembre ’21 alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022 l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine), a integrazione della distanza interpersonale di un metro, in:

• Via Matteotti

• Via Palazzo

• Via Mameli

• Piazza Mameli

• Via Cavour

• Via Escoffier

• Via Feraldi

• Via Gaudio

• Piazza Bresca

• Piazza Sardi

• Nelle aree del mercato ambulante del martedì e del sabato

• Nelle aree occupate dal luna park cittadino durante l’esercizio delle attrazioni negli orari di apertura.

L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è escluso:

• ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti ai clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi nel rispetto della normativa in vigore stabilita per l’attività in materia Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo 650 del Codice penale. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma pari ad euro 400,00, trovando applicazione l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

• trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;

• pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

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• adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Sanremo, 3 dicembre 2021

IL SINDACO

Alberto Biancheri

(Documento firmato digitalmente)