MISURE SICUREZZA EVENTO CICLISTICO MILANO-SANREMO

Si trasmette l’ordinanza sindacale relativa alle misure di sicurezza dell’evento ciclistico Milano – Sanremo in programma il 20 marzo 2021.

In ottemperanza alle normative vigenti, è fatto divieto di assistere alla manifestazione sportiva lungo il percorso e di formare assembramenti.

Così come richiesto dalla Prefettura in occasione dell’ultimo Comitato ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare assembramenti in prossimità dell’arrivo, si dispone la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi nell’ultimo chilometro (da corso Cavallotti, altezza stazione ferroviaria, sino a via Roma, intersezione via Carli) dalle ore 14.30 fino al transito della corsa (previsto per le ore 17).

ORDINANZA

Protezione Civile
Ordinanza Sindacale N° 19
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
Gara ciclistica “Milano – Sanremo” Sabato 20 marzo 2021. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19. DL
30/2021 – DPCM 2 marzo 2021.
IL SINDACO
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e
dell’articolo 4.
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica dal COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124.
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159.
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene”.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19»

  • 2 –
    Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio
    2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
    connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
    Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30
    gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva
    dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
    considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
    Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere
    diversamente disciplinate.
    Dato atto che il giorno 20 marzo 2021 è prevista la 112° Milano-Sanremo – Corsa ciclistica internazionale per
    professionisti – organizzata dalla RCS Sport Spa, con sede a Milano, via Rizzoli 8, con partenza da Milano ed arrivo a
    Sanremo in via Roma, gara approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio Professionistico della Federazione
    Ciclistica Italiana.
    Richiamato in particolare l’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che
    stabilisce “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente
    interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
    paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive
    nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno
    di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.”.
    Richiamate:
  • le “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
  1. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” emanate dall’Ufficio per lo Sport della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, tutt’ora in vigore;
  • le “Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche” – Emergenza Covid-19 – della
    Federazione Ciclistica Italiana, approvate con Delibera Presidenziale n. 59 del 13.7.2020 e relativi allegati.
    Visto il Progetto Sicurezza “Misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Sars CoV-2” allegato alla
    documentazione trasmessa da RCS Sport Spa, acquisita al protocollo generale del Comune di Sanremo al n. 15638 del
    18.2.2021.
    Preso atto di quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 9 marzo
    2021 su “Esame delle misure di sicurezza da adottarsi in occasione dello svolgimento della gara ciclistica “Milano-
    Sanremo” in programma per sabato 20 marzo prossimo” e ribadito nella nota della Prefettura dell’11 marzo 2021, prot.
    n. 5726 Area III.
    Considerato quanto disposto dalla normativa in vigore, già richiamata, relativamente alla possibilità di svolgimento di
    competizioni sportive purché a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli
    emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus
    COVID-19 .
    Rilevato che si tratta di manifestazione sportiva che in passato ha sempre richiamato grande quantità di pubblico e che
    in occasione della precedente edizione dell’8 agosto 2020, in periodo di emergenza COVID-19, sono emerse delle
    criticità nella parte finale – nel tratto precedente e successivo al traguardo – perché diverse persone, con la
    giustificazione di recarsi presso gli esercizi della zona, hanno creato assembramenti a ridosso delle transenne di
    delimitazione del percorso.
    Ritenuto opportuno ribadire il divieto, per tutte le persone presenti sul percorso, di assistere alla manifestazione sportiva
    e di formare assembramenti e l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le misure di prevenzione stabilite per
    l’emergenza epidemiologica.
    Ritenuto altresì, al fine di prevenire assembramenti in base all’esperienza maturata nella precedente edizione, di
    disporre la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle ore 14.30 fino al transito dei corridori sulle
    strade del tracciato di gara, dall’ultimo km e fino a duecento metri oltre il traguardo di via Roma, precisamente dalla
    stazione ferroviaria di corso Cavallotti all’intersezione tra via Roma e via Carli.
  • 3 –
    Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di
    emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
    adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
    Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione
    Emergenze – dott. Claudio Frattarola – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147
    bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
    ORDINA
  • il divieto a tutte le persone presenti sul percorso della 112° Milano-Sanremo – Corsa ciclistica internazionale per
    professionisti, con partenza da Milano ed arrivo a Sanremo in via Roma il giorno 20 marzo 2021, di assistere
    alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti, con il rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le
    misure di prevenzione previste per l’emergenza epidemiologica;
  • la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle ore 14.30 fino al transito della corsa, e
    comunque sino al termine delle esigenze della gara e in base alle disposizioni del dirigente del servizio di ordine
    pubblico, sulle strade del tracciato della competizione, dall’ultimo km e fino a duecento metri oltre il traguardo di
    via Roma, precisamente dalla stazione ferroviaria di corso Cavallotti all’intersezione tra via Roma e via Carli.
    Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti
    dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
    richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
    2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si
    applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le
    sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.
    DISPONE che
    la presente ordinanza venga:
     trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
     pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
     adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
     comunicata ai soggetti interessati.
    Le Forze di Polizia e gli altri soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della
    presente ordinanza.
    AVVERTE che
    Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla
    pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
    Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.
    Sanremo, 17 marzo 2021
    IL SINDACO
    Alberto Biancheri
    (Documento firmato digitalmente)