NUOVE MISURE PER EVITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTI A SANREMO

Protezione Civile
Ordinanza Sindacale N° 61
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS.
267/2000. MISURE SU ALCUNE ZONE CITTADINE PER EVITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO
A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.
IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio
2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e
dell’articolo 4.
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica dal COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ad oggetto “Disposizioni attuative del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vista l’ordinanza n. 30/2020 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul
territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”.
Vista l’ordinanza n. 32/2020 del 20 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul
territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”.
Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere
diversamente disciplinate.
Dato atto che con le citate ordinanze regionali è stata consentita la riapertura delle attività di somministrazione e
di ristorazione, subordinatamente al rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.

  • 2 –
    Rilevato che
    − a seguito dell’apertura dei pubblici esercizi, nell’ultimo fine settimana, in alcune zone cittadine, come
    documentato, si sono verificati sia assembramenti di persone che il mancato rispetto delle distanze di
    sicurezza previste dalle misure di prevenzione COVID-19;
    − gli assembramenti si sono determinati nella c.d. Zona della Movida (piazza Bresca, via Gaudio e nelle
    strade vicine) in prossimità degli esercizi presenti in loco, nei quali è consentito il consumo per asporto
    della bevande, alcoliche e analcoliche, dove gli avventori, presa la consumazione, si aggregano.
    Considerato che tali assembramenti rappresentano un pericolo in quanto favoriscono il contagio da Covid-19 e
    sono vietati dalla normativa nazionale e regionale.
    Ritenuto necessario adottare soluzioni per garantire il rispetto delle misure previste dalle norme in vigore per il
    contrasto e il contenimento dell’epidemia da Covid-19 nelle zone dove è più concentrata la presenza di locali di
    ristorazione e somministrazione in cui si sono verificati assembramenti.
    Dato atto che la situazione descritta, pur contingentando gli ingressi e limitando la somministrazione delle
    bevande, non permette la possibilità di garantire continuamente il mantenimento della distanza sociale per cui è
    necessario indossare sempre la mascherina nelle zone individuate.
    Dato atto della riunione del 27 maggio 2020 con i titolari dei pubblici esercizi della zona di piazza Bresca, piazza
    Sardi e via Gioberti inferiore, in cui si è fatto il punto sulle criticità emerse nell’ultimo fine settimana per il rispetto
    delle misure nazionali previste sul contrasto dell’emergenza epidemiologica e sulle misure da adottare per
    prevenire i fenomeni di assembramento e di non rispetto della misura interpersonale di un metro, concordando la
    presenza di stewards a cura dei medesimi titolari e l’esclusione della vendita di bevande per asporto.
    Preso atto di quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27
    maggio 2020, sul D.L. 16 maggio, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
    COVID 19, Misure attuative, con specifico riferimento alle ipotesi di assembramento, specie nella c.d. Movida.
    Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di
    emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
    adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
    Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile –
    Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai
    sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
    ORDINA
    Nei giorni 29 e 30 maggio, 1, 5, 6, 12 e 13 giugno 2020, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 del giorno successivo
     nell’area di piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via N. Bixio a via Roma):
    • il contingentamento dell’accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un
    numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla
    normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre
    l’accesso ai residenti, agli operatori delle attività e alle persone dirette ai pubblici esercizi con
    disponibilità di posti a sedere all’interno dei locali e nell’aree in concessione;
  • 3 –
    • ai proprietari dei locali di provvedere a mezzo di stewards all’orientamento degli avventori per evitare
    assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla
    normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto;
    • il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
    • il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti
    seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1
    metro;
    • obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al
    distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione:
    o dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1
    metro;
    o dei soggetti non obbligati dall’art. 3, comma 2, secondo periodo (minori di anni 6 – disabilità
    non compatibile con l’uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i
    predetti) del DPCM 17.5.202;
     nelle aree di via Gioberti – superiore e inferiore – via Gaudio superiore e corso Mombello:
    • il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
    • il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti
    seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1
    metro;
    • obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al
    distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione:
    o dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1
    metro;
    o dei soggetti non obbligati dall’art. 3, comma 2, secondo periodo (minori di anni 6 – disabilità non
    compatibile con l’uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del
    DPCM 17.5.2020.
    Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti
    dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
    35, richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo
    650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste
    nello stesso articolo.
    DISPONE che
    la presente ordinanza venga:
    • trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
    • pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
    • adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
    • comunicata ai soggetti interessati.
  • 4 –
    Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del
    rispetto della presente ordinanza.
    AVVERTE che
    Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60
    giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa,
    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
    comunale.
    Sanremo, 29 maggio ’20
    IL SINDACO
    Alberto Biancheri
    (Documento firmato digitalmente)